Vorrei occuparmi del rischio incendio visto dalla prospettiva di un RSPP/consulente e aggiungere delle considerazioni che scaturiscono da quanto osservato nell'esercizio del ruolo.
Qualunque attività che rientri nell'elenco dell'allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 15 è soggetta a visite e controlli di prevenzione incendi. In caso di esito positivo, il Comando VV.FF. rilascia il certificato di prevenzione incendi.
CPI da ottenere prima dell'avvio delle attività
Va precisato che è necessario ottenere il certificato di conformità antincendio prima di iniziare le attività e non ad attività già avviate.
Sembra un'ovvietà, ma nei fatti spesso le attività partono ancora prima di aver ottenuto il certificato di conformità o di agibilità, per il quale bisogna presentare una segnalazione certificata di inizio di attività che attesti la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.
Ottenere le certificazioni (agibilità e conformità antincendio) non è una questione prettamente burocratica, poiché le stesse certificano l'idoneità di aspetti sostanziali quali la conformità impiantistica, la messa in campo di misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio nonché i requisiti igienico-sanitari.
Rinnovo CPI dimenticato
Capita anche di imbattersi in attività mancanti di attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.
Ogni cinque anni, il titolare delle "attività soggette" (di categoria A, B e C) è tenuto a inviare al Comando la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista. Il periodo è invece allungato a 10 anni in relazione a un numero limitato di attività per le quali è lecito presumere la conservazione nel tempo delle caratteristiche costruttive e funzionali originarie e ininfluenti le modificazioni esterne.
Da precisare poi che, indipendentemente dalla data di scadenza, l'interessato è obbligato ad avviare nuovamente le procedure previste dalla SCIA (in relazione alla categoria di attività) in presenza di modifiche “sostanziali” delle strutture o degli impianti (ovvero delle condizioni di esercizio delle attività):
- che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendi o modifiche di lavorazione o di strutture;
- nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi;
- ogniqualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate (ampliamenti, modifiche al sistema di vie di esodo, variazioni significative del carico di incendio, trasformazione dei processi lavorativi, incremento dell'affollamento, ecc.).
Aziende e procedura: tempistiche differenti
Sulla scorta di ciò che è stato appena esposto, è facile comprendere quanto possa essere impegnativo intervenire in caso di modifiche delle condizioni di sicurezza originarie, modifiche che, prima di essere messe in atto, saranno da sottoporre al parere dei VV.FF con tempistiche non immediate (ciò per evitare correttivi e il dover tornare sui propri passi).
I tempi decisionali e di azione delle aziende sono notevolmente diversi rispetto a quelli della procedura.
Come RSPP raccomando alle aziende di farsi sempre affiancare da progettisti (antincendio e non) di fiducia, ciò per avere una visione strategica ed evitare scelte prive di un criterio prestabilito.
In sostanza, il suggerimento è di programmare e anticipare le scelte in modo da ridurre al minimo i disagi.
Scegliere imprese affidabili significa avere lavori a regola d'arte che, una volta conclusi, saranno corredati dalla necessaria certificazione e documentazione (oltre a essere caratterizzati dal rispetto delle tempistiche e dalla professionalità di esecuzione).
Anche questo aspetto sembra scontato, ma così non è.
Riflessioni: vulnerabilità e maggior supporto
Vengo alla mia riflessione, prodotto dell'osservazione di diversi casi.
Considerato che molte attività vengono avviate senza avere ottenuto il certificato di prevenzione incendi o mancano del rinnovo periodico di conformità antincendio, la procedura in corso mostra delle evidenti vulnerabilità (ciò se l'intento del legislatore era di garantire un livello adeguato di protezione per l'intero territorio nazionale).
Accompagnare e supportare le aziende fin dall'inizio di questo percorso, partendo dalle attività più pericolose, potrebbe forse migliorare l'attuale situazione.
Il rischio è cadere nella logica che ben conosciamo come addetti ai lavori: “Abbiamo sempre fatto così, non è mai successo niente”.
È un argomento complesso, ma far finta di non vedere non sposta la questione.
Valutazione rischio incendio
Il rischio incendio è normato dal nostro D.lgs. 81/08 ed s.m.i. che in vari punti ne tratta la specificità e ne descrive, all'articolo 46, la rilevanza: “La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente”.
Se il D.M. 10/03/98 (abrogato dal 29/10/2022) faceva rifermento alla classificazione del rischio (alto, medio, basso) per determinare la proporzione delle misure di prevenzione e protezione corrispondenti, il Decreto 3 Settembre 2021 (Decreto Minicodice), non più basato sulla definizione delle misure in base alla classificazione del livello di rischio, applica la stessa logica della valutazione dei rischi in generale (art.2, q D.lgs. 81/08) proponendosi il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
Al D.M. che stabilisce i criteri di progettazione si aggiungono tutte le regole tecniche di prevenzione incendi.
Un inciso: teniamo separate le classificazioni secondo il D.M. 3 Settembre 2021 da quella secondo il D.M. 2 Settembre 2021. Ci sono delle correlazioni ma non degli automatismi.
La valutazione dei rischi di incendio prevista dal Decreto 3 settembre 2021 (Minicodice), entrato in vigore il 29/10/2022, si applica alle attività svolte nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, escludendo quindi le attività nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Partendo dall'assunto che la valutazione del rischio d'incendio è elaborata in relazione alla complessità dell'attività trattata, essa rappresenta un'analisi della specifica attività finalizzata all'individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d'incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti, i beni e l'ambiente. Tale analisi consente al progettista di implementare e, se necessario, integrare le soluzioni progettuali previste dalle norme.
La valutazione dei rischi di incendio con le nuove modalità (2022), è prevista:
- solo per le nuove attività alla data del 29/10/2022;
- o, per i luoghi di lavoro esistenti a tale data, l'attuazione dell'adeguamento alle disposizioni del Decreto 3 Settembre 2021 nei casi indicati nell'art. 29, comma 3 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
Cosa vuol dire “significative” ai fini del rischio incendio? Si può fare riferimento, a questo proposito, ai punti A e B dell'All. IV del DM 07/08/2012
L'allegato I (art. 3, comma 2) stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio e indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio (BRI).
Vien inoltre specificato che sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
A. Attività non soggette/Assenza RTV (Regola Tecnica Verticale)
Luogo di lavoro a basso rischio di incendio (BRI)
Per attività non soggette si intendono quelle non ricomprese nell'elenco dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011.
- con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
- con superficie lorda complessiva ≤1000 m2;
- con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative.
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.
Per occupanti si intendono le persone presenti a qualsiasi titolo all'interno dell'attività.
Generalmente, per quantità significative di materiali combustibili si intende qf > 900 MJ/m2.
In caso di BRI dovrà essere effettuata una nuova valutazione dei rischi incendio ai sensi del Decreto 3 settembre 2021 oppure Decreto D.M. 3 agosto 2015, essendo applicabile l'art. 4 del Decreto 3 settembre 2021 (art. 29 c. 3 D.lgs. 81/2008 grado evoluzione prevenzione o protezione).
B. Presenza RTPI (Regola Tecnica Prevenzione Incendi)
Non dovrà pertanto essere effettuata una nuova valutazione dei rischi incendio ai sensi del Decreto 3 settembre 2021 oppure Decreto D.M. 3 agosto 2015, non essendo applicabile l'art. 4 del Decreto 3 settembre 2021 (art. 29 c. 3 D.lgs. 81/2008 - grado evoluzione prevenzione o protezione).
Il capitolo valutazione rischi nelle RTV non lo troviamo perché queste, seguendo una logica di tipo progettuale, rappresentano delle regole prescrittive vincolanti.
Per effettuare la valutazione dei rischi possono essere presi a riferimento i criteri di valutazione dei rischi del Minicodice allegato I o del codice prevenzione incendi Decreto D.M. 3 agosto 2015.
C. Luogo non BRI e assenza RT
Venendo meno il rispetto di tutte le condizioni di cui alla lettera A (luogo non BRI) e non essendo presente RT (lettera B), dovrà essere effettuata una nuova valutazione dei rischi incendio ai sensi del Decreto D.M. 3 agosto 2015 (punto G 2.6.1 con una logica assimilabile all'allegato I) in quanto applicabile l'art. 4 del Decreto 3 settembre 2021 (art. 29 c. 3 D.lgs. 81/2008 - grado evoluzione prevenzione o protezione).
Un altro utile riferimento è la norma UNI ISO 16732-1:2020, la quale, fornendo la base concettuale per la valutazione del rischio di incendio, afferma i principi sottostanti la quantificazione e l'interpretazione del rischio correlato al fuoco.
I principi e i concetti della UNI ISO 16732-1:2020 possono essere applicati per il raggiungimento di qualsiasi obiettivo di sicurezza antincendio, inclusi i cinque obiettivi tipici elencati come esempi al capitolo 1 della norma ISO 23932:2009:
- sicurezza della vita;
- conservazione della proprietà;
- continuità delle operazioni lavorative e della sicurezza;
- protezione dell'ambiente;
- conservazione del patrimonio.
Link di approfondimento: Valutazione del rischio di incendio: modalità operative