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Paolo Lugarini
RSPP, Consulente Sicurezza, H&S manager

Il Preposto di sé stesso!

Pubblicato il 9 gennaio 2023

Immagine dell'articolo: Il Preposto di sé stesso!

La relazione finale sull'attività svolta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, riporta precisazioni e analisi interessanti su alcuni temi, tra cui:

La relazione afferma che tutte le novità introdotte dalla legge n. 215/21 sono state sollecitate dalla suddetta Commissione.

In questo post mi voglio soffermare sulle modifiche apportate dalla legge n. 215 al D.Lgs. 81/2008 in merito alla figura del preposto, modifiche salutate con enfasi come se potessero impattare con chissà quali risultati.

Queste hanno creato un po' di scompiglio tra aziende e addetti ai lavori, scatenando la creatività che al nostro popolo non manca mai, in ogni occasione, con domande e considerazioni fantasiose (il preposto c'è sempre e comunque…). Ciò ha costretto la Commissione a specificare che un lavoratore non può essere preposto di sé stesso, per cui nel caso di un'impresa con un solo lavoratore, il ruolo di preposto dovrà essere esercitato dal suo datore di lavoro.

Anche nel caso di un lavoratore o più lavoratori normalmente inviati a effettuare lavori fuori sede senza un preposto, il datore di lavoro o i dirigenti dovranno organizzare un sistema di vigilanza random a cura di un preposto itinerante, in mancanza del quale l'irrinunciabile obbligo di vigilanza di cui all'articolo 19 ricadrà sui dirigenti o sullo stesso datore di lavoro.

Con buona pace di tutti.

Non viene però specificato che il preposto sarà chiamato a rispondere per negligenza o mancata vigilanza nel malaugurato caso in cui non fosse presente in una lavorazione o situazione potenzialmente pericolosa, la cui presenza a posteriori sarà ritenuta necessaria. Come se, in certe situazioni, potesse avere un cronometro per passare da un lavoro all'altro e tutto si svolgesse in maniera perfettamente sincronizzata.

E se non bastasse un solo preposto? Ovviamente, su questo nessuna indicazione.

Con l'obbligo di individuazione del preposto, di fatto viene richiesto di “portare alla luce” quelli che in molti casi fino ad oggi venivano definiti “preposti di fatto” perché sprovvisti di investitura.

Appare opportuno che ciò avvenga con un atto scritto, che rimanga quindi tracciato, non fosse altro a fini probatori dell'avvenuto adempimento da parte del datore di lavoro o del dirigente.

Si sono aperte discussioni sul tipo di atto scritto, se sia sufficiente indicare nel DVR o se debba essere sottoscritto un incarico specifico.

Il tentativo di dare valore ai fattori organizzativi è apprezzabile, ma chi è già organizzato non è toccato, mentre le aziende meno strutturate dovranno, in sostanza, compilare l'ennesimo incarico (lo faranno?) e quindi ancora burocrazia.

Nutro qualche dubbio sul fatto che questo singolo cambiamento possa aumentare realmente la consapevolezza dei preposti, anche con gli aggiornamenti formativi ogni due anni, in misura tale da poter incidere sul lavoro quotidiano.

È stata prevista la possibilità che i contratti e gli accordi collettivi di lavoro possano stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività previste all'art.19.

L'ho sempre ritenuto corretto e auspicabile in virtù delle indubbie criticità del ruolo e quindi vedremo se e come sarà recepita questa indicazione.

Vi sono poi due ulteriori novità che ricadono direttamente sull'esercizio del ruolo di preposto:

Questi due modi di procedere mettono il preposto nelle condizioni di sapere nel dettaglio come agire, con l'obbligo di prendere posizione, correggendo il comportamento non conforme o interrompendo le attività.

Tutto ciò che contribuisce a fare chiarezza è utile, ma non ritengo che queste misure isolate possano produrre risultati se non accompagnate da provvedimenti a un livello superiore, con scelte gestionali di fondo.

Tenendo ferma l'impostazione logico-giuridica del decreto 81 e focalizzandosi su alcuni strumenti di “progettazione della sicurezza” per la gestione del rischio come i DVR, i POS e i DUVRI, che non agiscono alla fonte dei rischi ma a un livello inferiore, si continua a spostare i problemi a valle, sull'operatività, a puntare il dito sulle persone, invece di concentrarsi sulla gestione del rischio alla fonte, sui presupposti che incidono veramente sulle condizioni di lavoro.

Ancora oggi vedo POS che spesso non contengono procedure operative di dettaglio fondamentali, soprattutto per attività rischiose, non consentendo di programmare e guidare i lavori con modalità sicure.

E salendo ancora un gradino, verso la fonte del rischio, molte aziende affrontano commesse di una certa complessità con dotazioni di persone e attrezzature insufficienti per svolgere lavori con livelli di sicurezza accettabile.

Si punta sulla vigilanza dei preposti, sull'attuazione delle procedure che sono spesso inesistenti, invece di vincolare almeno certe categorie di lavori all'elaborazione di procedure di lavoro dettagliate, favorendo in questo modo anche la diffusione di buone pratiche, che sono il passo precedente al sovraintendere.

La verità è che spesso improvvisiamo ed è molto più semplice mettere tutto nelle mani del “sovraintendere”, piuttosto che creare le giuste condizioni affinché sia facilitato il lavoro a valle con un'opportuna preparazione.

Promuovere nuove modalità gestionali per la programmazione del lavoro oppure migliorare e rendere efficaci quelle attuali.

E infatti anche nella relazione si mette in evidenza che la riforma introdotta dalla legge n. 215 del 2021, seppure abbia reso più chiaro il tipo di intervento richiesto dal legislatore al preposto nel caso rilevasse delle non conformità di ambienti o comportamentali di lavoratori, macchine e attrezzature, non ha modificato gli aspetti generali dell'istituto della vigilanza sotto il profilo organizzativo.

Infatti, la riforma non ha innovato le regole in ordine al numero dei preposti che devono essere individuati dai datori di lavoro o dai dirigenti, né ha modificato la natura della vigilanza in ordine ai tempi da dedicare alle attività di controllo.

Nel primo caso, con riferimento al numero dei preposti da individuare, la materia continua ad essere completamente demandata alle scelte gestionali e organizzative dei datori di lavoro e dei dirigenti, i quali potranno ampliare o diminuire il numero dei preposti sia sulla base della pericolosità delle lavorazioni da effettuare (pericolosità che deve essere ricavata dai documenti di valutazione dei rischi) sia sulla base della concreta organizzazione di tale attività.

Anche con riferimento ai tempi da dedicare alle attività di controllo e, quindi, anche in ordine alla frequenza dei controlli da effettuare, la materia è demandata alle scelte gestionali e organizzative di datori di lavoro e dirigenti i quali, come nel primo caso, dovranno decidere tenendo conto della pericolosità delle lavorazioni da controllare.

Paragono queste novità a un brodino caldo, che potrà essere anche ottimo, ma non come un piatto di tortellini in brodo.
Ecco! Diciamo che stiamo ancora aspettando i tortellini.

Segnalo due interessanti articoli per approfondire: Preposto di fatto e preposto individuato: chiarimenti e La scoperta del preposto.

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