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Paolo Lugarini
RSPP, Consulente Sicurezza, H&S manager

DUVRI tra necessità, burocrazia e vera efficacia - seconda parte

Pubblicato il 19 giugno 2023

Immagine dell'articolo: DUVRI tra necessità, burocrazia e vera efficacia - seconda parte

Continuiamo a prendere in esame alcune situazioni particolari, più precisamente quelle in cui vediamo tirato in ballo il DUVRI.

Uso promiscuo di mezzi tra ditta appaltatrice e appaltante, tra DVR e DUVRI

Nel caso di uso promiscuo di mezzi di proprietà da parte di personale della ditta appaltatrice e di quello della ditta appaltante (o viceversa), bisogna fare attenzione a come approcciare la “valutazione del rischio” di cui agli artt. 17 e 28, D.Lgs. n. 81/2008.

Nonostante la frequenza di simili situazioni “borderline”, raramente vengono compresi il grado di dettaglio richiesto nella loro valutazione nonché l'importanza di una loro gestione consapevole.

Sono borderline perché rientrano in una zona grigia che durante il processo di valutazione rischia di essere sottovalutata o trascurata, esponendoci in caso di evento avverso a una contestazione da parte dei giudici per omessa o errata valutazione dei rischi.

Un esempio è quello di un agente di scorta di un particolare mezzo di proprietà di una ditta esterna appaltatrice impegnata in operazioni di manutenzione. Il dipendente, dopo essere salito sulla pedana di guida ove si trovava anche il conduttore, scivolava dalla stessa e rimaneva con il piede destro incastrato tra il ruotino e il binario, riportando lesioni personali con amputazione di quattro dita del piede.

Al Datore di Lavoro prevenzionistico è stata proprio contestata la mancata valutazione nel Documento di valutazione dei rischi aziendali (DVR) del rischio di scivolamento dell'agente di scorta dal posto di guida del mezzo di lavoro, tanto più valutandosi che la prassi operativa di lavoro prevedeva che l'addetto alla scorta salisse sul mezzo scortato, il quale, ancorché omologato, presentava una pedana priva di tavola fermapiedi e parapetti.

A nulla sono valse le argomentazioni portate a sua difesa, nelle quali si puntualizzava che il concetto di “valutazione del rischio” di cui agli artt. 17 e 28, D.Lgs. n. 81/2008 non può essere interpretato nel senso di imporre una “esasperata disamina della casistica delle molteplici situazioni in cui possa svolgersi attività lavorativa”, poiché la normativa non fa riferimento alle singole modalità per mezzo delle quali può ipoteticamente essere svolta l'attività da ogni singolo lavoratore in ogni specifico intervento.

In linea generale, poi, il rischio di “scivolamento” era già stato preso in considerazione in alcune schede di sicurezza facenti parte integrante del DVR.

Tra l'altro, si sosteneva, lo scivolamento risultava idoneamente valutato allorché le misure di natura comportamentale, pur potendo considerare la grande varietà delle situazioni di lavoro, risultavano nella loro concreta descrizione di immediata percepibilità e attuazione da parte del lavoratore, ma è stato proprio su questo punto che “è cascato l'asino”.

Sono le singole attività a dover essere valutate attentamente, ritagliando adeguate e puntuali misure di tutela in base alle modalità e alle condizioni di rischio delle lavorazioni stesse (mezzi pericolosi con alta magnitudo in caso di incidente, lavoro notturno o in condizioni disagiate).

Non ci si può davvero appellare a generiche schede di rischio valide per plurime situazioni di lavoro.

È un po' la “ratio” che sta dietro al processo di valutazione dei rischi.

In presenza di un'attività con prassi operative potenzialmente pericolose, è necessaria, da parte del Datore di Lavoro, un'analisi accurata di quelle situazioni allo scopo di prevedere eventuali insidie e adoperarsi per contrastarne i rischi, ciò in virtù delle competenze acquisite sul campo che dovrebbero consentirgli di attuare misure prevenzionali adeguate a contrastare possibili derive dannose.

Ciononostante, dopo quindici anni e ormai diverse pronunce da parte della Cassazione, nessuna modifica è intervenuta in merito alle modalità di elaborazione del DVR.

Rischio intra-aziendale o interferenziale?

La Cassazione, rimarcando che nell'attuale Testo Unico (a differenza di quanto avveniva nei rapporti tra D.Lgs. n. 626/94 e D.Lgs. n. 494/96, specificamente disciplinati dall'art. 1, comma 2 del secondo decreto) manca una disciplina di raccordo tra il Titolo I e il Titolo IV, ha puntualizzato che il giudizio circa la scelta corretta del modello gestionale di tutela delle condizioni di lavoro (DVR, oppure DUVRI, oppure PSC e POS) richiede preliminarmente, sul piano del metodo, l'identificazione della matrice del rischio: intra-aziendale (attinente al profilo specifico dei fattori di rischio propri dell'attività lavorativa svolta da ciascuna azienda), o di natura interferenziale.

Dopodiché si deve valutare se l'interferenza attenga a lavori intrinsecamente governati in regime di Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008 (artt. 88 e ss.), ovvero alla terziarizzazione del processo produttivo aziendale.

Attività di subappalto: le misure prevenzionali a carico di tutti i Datori di Lavoro, anche nel caso di lavori interferenti e non solo per il Datore di Lavoro committente

Attività di lavoro in regime di appalto o subappalto che si svolgono in un luogo nella disponibilità giuridica di altri, o comunque sottoposti ai poteri direttivi di altri, sono situazioni comuni e frequenti.

I Datori di Lavoro sono a conoscenza di come comportarsi in contesti di questo tipo?

Il rischio per loro è di non valutare correttamente la situazione, magari tratti in inganno dal trovarsi a “casa di altri”.

Pensare che siccome certe cose non dipendono da te, tu possa disinteressartene o non avvertire il dovere di attivarti, come se la questione non ti riguardasse.

A volte le cose non sono come sembrano.

La domanda importante da farsi

La domanda che può aiutarci è quella che ci verrebbe posta in caso di evento avverso: hai fatto correttamente tutto quello che era in tuo potere per evitarlo?

Questa domanda esplorativa dovremmo farcela ogni volta che abbiamo dei dubbi allo scopo di indagare se ci sono soluzioni alla portata, al di là degli obblighi di legge; probabilmente noteremo che in molti casi possiamo essere parte attiva, e fare qualcosa di concreto, invece di subire situazioni di lavoro che possono esporci a potenziali pericoli.

In caso contrario, subito dopo un tragico evento infortunistico, si passa alla ricostruzione e alla distribuzione delle colpe, morto compreso.

A posteriori possono essere tirate fuori soluzioni di una semplicità disarmante, che noi umani potremmo far fatica a comprendere, come se i luoghi di lavoro fossero luoghi magici dove tutto si svolge a rallentatore, in modo programmato, sincronizzato e senza imprevisti.

Non è dunque più semplice pensarci prima e fare quello che c'è da fare, almeno per quanto possibile?

Sembra di no, visti i numeri di morti e infortuni che non accennano a diminuire.

Datore di Lavoro subappaltatore: coordinare le misure di prevenzione e protezione è anche affar tuo, anche quelle derivanti dalle interferenze con altre imprese

È il caso di un titolare di una ditta incaricata di svolgere, in regime di subappalto di servizi (movimentazione merci), la logistica di un magazzino di proprietà di altra ditta. Questi veniva condannato per non avere protetto le aree di lavoro e di passaggio dal rischio di caduta di materiali dall'alto nonché per non avere preso in considerazione, nel proprio DVR, tale rischio.

Ma cosa c'entra la movimentazione delle merci con il rischio di caduta di materiali dall'alto?

In questo caso, niente. Ciò perché è stato appurato che quel rischio non rientrava tra quelli intra-aziendali e quindi tra quelli da valutare nel DVR; si trattava infatti di un rischio aggiuntivo, e quindi di tipo interferenziale, che in quanto tale nel caso di specie gravava sul committente, il solo ad avere la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolgeva il lavoro.

È stato stabilito che qualora in un medesimo luogo operino stabilmente più lavoratori, dipendenti da Datori di Lavoro diversi, non legati tra loro da rapporto di appalto o da altro rapporto giuridicamente rilevante, ciascun Datore di Lavoro è tenuto all'elaborazione del proprio documento di valutazione dei rischi (DVR), ai sensi degli artt. 28 e 29, D.Lgs. n. 81/2008;

Al contrario, la condotta di omessa elaborazione del DUVRI è un reato proprio del Datore di Lavoro committente, non imputabile pertanto anche al Datore di Lavoro appaltatore, atteso che dal testo dell'art. 26, D.Lgs. n. 81/2008 si evincono due distinti e non sovrapponibili obblighi:
da un lato, quello di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, imposto dalla norma ai “Datori di Lavoro” genericamente denominati “ivi compresi i subappaltatori”;
dall'altro lato, l'obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento elaborando il DUVRI; obbligo, quest'ultimo, imposto testualmente al solo “Datore di Lavoro committente”.

Poiché l'art. 26, D.Lgs. n. 81/2008 distingue tra obblighi di coordinamento e di attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che gravano su entrambi i Datori di Lavoro (pur se derivanti dalle interferenze), i quali gravano su tutti i Datori di Lavoro, anche se subappaltatori; e l'obbligo di elaborazione del DUVRI, che incombe solo sul Datore di Lavoro-committente, ne consegue che il Datore di Lavoro non committente, pur esente dall'onere di redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenza, ha il dovere di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi, anche quando dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il Datore di Lavoro committente

A questo riguardo, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che “si intende per datore di lavoro committente colui che ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, in quanto finalità della disciplina normativa è di individuare con certezza il titolare primario della posizione di garanzia relativa alla valutazione dei rischi da interferenze, in colui che ha la posizione di dominio del rischio correlato, alla compresenza nella sua unità produttiva di più imprese”.

Questa soluzione appare coerente con l'obiettivo di incrementare la tutela contro i rischi cui sono esposti i lavoratori, atteso che la redazione di un unico DUVRI è stata prevista proprio per assicurare una valutazione unitaria e globale dei rischi interferenziali. La finalità consiste in una più efficace tutela contro i fattori di pericolo, e non certo per esonerare i Datori di Lavoro diversi dal committente dagli obblighi di protezione e prevenzione: basti considerare al riguardo che il DUVRI costituisce il risultato di un'attività di cooperazione e coordinamento tra tutti i Datori di Lavoro coinvolti.

Accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro riguarda tutti i Datori di Lavoro, che siano o meno committenti

In tema di lavori in subappalto, tutti coloro che esercitano un'attività di lavoro - quindi anche il subappaltatore che esegua un'opera parziale e specialistica - hanno l'onere di riscontrare e accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, ciò anche se l'organizzazione dell'area di lavoro nel suo complesso faccia capo all'appaltatore, quale titolare dei poteri direttivi generali.

Ne deriva che ogni Datore di Lavoro, pur se subappaltatore, ha l'obbligo di osservare le disposizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e, quindi, adottare idonee misure di prevenzione e protezione contro “tutti” i rischi per la sicurezza e la salute cui i suoi dipendenti sono esposti. Ciò vale anche nell'ipotesi in cui tali rischi siano dovuti alle “interferenze” con l'attività di altre imprese, e anche quando l'organizzazione del luogo di lavoro rimanga sottoposta ai poteri direttivi dell'appaltatore o del committente.

È quindi ragionevole ritenere che i Datori di Lavoro diversi dal committente, pur non dovendo redigere il DUVRI, sono comunque obbligati ad attuare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i propri lavoratori dipendenti, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il Datore di Lavoro tutela sempre il lavoratore anche in luoghi nella disponibilità giuridica di altri: nel dubbio, valuta la situazione, non lasciar correre!

Ancora, l'obbligo per ciascun Datore di Lavoro di adottare idonee misure di prevenzione e protezione contro “tutti” i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, non trova un limite neppure quando l'attività di lavoro in regime di appalto o subappalto si svolge in un luogo nella disponibilità giuridica di altri, o comunque sottoposto ai poteri direttivi di altri. Questo perché l'art. 62, comma1, D.Lgs. n. 81/2008 dispone che per luoghi di lavoro si intendono non solo quelli destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva,; ma anche “ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro”.

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