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Paolo Lugarini
RSPP, Consulente Sicurezza, H&S manager

DUVRI tra necessità, burocrazia e vera efficacia - prima parte

Pubblicato il 25 maggio 2023

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Il DUVRI è un documento che in certi contesti fatica ad essere considerato utile ed efficace strumento di prevenzione.

Ciò perché, probabilmente, non si adatta alla velocità con la quale in azienda si susseguono interventi e attività nonché per via del fatto che, spesso, non si riesce neppure a rispettare una ferrea programmazione interna.

Digitalizzare totalmente il processo di gestione del DUVRI potrebbe portare, in certi casi, maggiori benefici rispetto ad oggi oltre a renderne più comprensibile e utile l'utilizzo.

Bisogna dunque dare importanza al “qui e ora” per limitare che la mutabilità delle situazioni di lavoro, non sempre prevedibile, possa rendere il documento inadeguato al reale contesto e quindi completamente inefficace.

L'obiettivo dovrebbe essere di gestire efficacemente le situazioni a rischio così da neutralizzare proprio i momenti potenzialmente di maggiore pericolosità.

Per neutralizzare il rischio interferenziale, a volte crediamo che possa bastare l'accompagnamento del personale di cantiere durante la circolazione all'interno dello stabilimento, o, in alternativa, prescrivere una misura di interdizione congiunturale di un'area. Ma si sa che interdire zone di lavoro per un tempo indeterminato non è sempre agevole e, quindi, realistico.

In che modo queste pratiche saranno applicate e si riveleranno sufficienti per assicurarsi misure di sicurezza efficaci?

Grazie alle sue caratteristiche d'immediatezza gestionale, uno strumento digitale consentirebbe di affrontare in modo più realistico e puntuale le situazioni rispetto ad oggi.

DUVRI: quali indicazioni per la redazione?

Mentre per il PSC e il POS (previsti dal Titolo IV) i contenuti minimi sono stabiliti dall'Allegato XV, per il DUVRI non ci sono indicazioni legislative al riguardo (previste dal Titolo I) ma sololinee guida dell'INAIL.

Comprendere in quali condizioni è necessario ricorrere a questo documento può nascondere insidie dovute alle prerogative del nostro sistema di organizzazione della prevenzione, nel quale il rapporto e la linea di confine tra l'applicazione del Titolo I (Disposizioni generali) e l'applicazione del Titolo IV (Cantieri temporanei o mobili) risultano non esaustivamente delineate.

Tali insidie possono essere prodotte da interpretazioni superficiali di alcune situazioni, in una materia nella quale le sfumature dimostrano spesso di essere determinanti (come comprovato da sentenze della Cassazione che ogni tanto mettono dei punti fermi e consolidano le acquisizioni giurisprudenziali).

Prendiamo adesso in esame alcune situazioni per le quali è prevista l'elaborazione del DUVRI.

DUVRI e PSC in uno stabilimento con cantiere e attività di manutenzione impiantistica

Immaginiamo un cantiere temporaneo o mobile (luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile come da ALL. X) in uno stabilimento dove operano attività di manutenzione di impianti industriali. Come interagiscono in questo caso PSC e DUVRI?

Se all'interno di uno stabilimento industriale operano ditte per lavori di impiantistica (Titolo I) e personale addetto a lavori edili correlati al processo produttivo dello stabilimento (che assieme ad altre ditte opera in regime di Titolo IV), il Datore di Lavoro pluri-committente dovrà elaborare sia il PSC (per la gestione dei rischi interferenti all'interno del cantiere e verso l'esterno) sia il DUVRI (per gestire le interferenze tra questo e la normale attività di impresa, ovvero altre attività che si svolgano contestualmente in Titolo I).

Il DUVRI: non solo l'appalto, ma anche l'intero ambiente di lavoro

L'ambito operativo del DUVRI riguarda non solo la catena “verticale” dell'appalto e del subappalto (e, in questo ambito, la valutazione dei rischi interferenziali e delle ricadute della compresenza sui lavoratori dell'una e dell'altra organizzazione), ma anche i rischi “trasversali” derivanti dall'attività di soggetti “terzi” (ad esempio, un cantiere edile strutturato ai sensi del Titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008), presenti e operanti sul medesimo luogo di lavoro, sebbene estranei al criterio dell'“inerenza” con il ciclo produttivo aziendale (criterio codificato nell'art. 26, D.Lgs. n. 81/2008).

Pertanto, il DUVRI non deve limitarsi alla tutela dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro committente e dal datore di lavoro appaltatore/subappaltatore; la sua funzionalità, piuttosto, si estende all'intero ambiente di lavoro e all'intera attività del datore di lavoro committente. Non a caso la normativa pone a carico del datore di lavoro committente l'onere di fornire agli appaltatori “dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.

Pertanto, ove l'ambiente di lavoro entro il quale l'appaltatore dovrà eseguire la prestazione concordata preveda la presenza di una terza compagine - ad esempio, un lavoratore autonomo al quale sia affidato un diverso appalto interno o lavori edili, finanche strutturati come vero e proprio cantiere ai sensi del Titolo IV, Capo I, D.Lgs. n. 81/2008 -, non si può fare a meno di valutare e di regolare in ogni caso, mediante il DUVRI, i rischi che da quella presenza derivano.

In tema di valutazione dei rischi nel DUVRI, il Datore di Lavoro committente “deve tener conto della presenza di ditte o di lavoratori autonomi terzi operanti all'interno dell'ambiente di lavoro in concomitanza dell'espletamento dei lavori affidati in appalto”.

La cerchia dei destinatari della tutela prevenzionistica che il Datore di Lavoro deve apprestare include tutti i soggetti che prestano la loro opera nell'impresa, senza distinguere tra lavoratori subordinati e persone estranee all'ambito imprenditoriale.

Documenti formalmente a posto: dove sta dunque il problema?

Bisogna fare attenzione perché nonostante pensiamo di aver ben valutato la situazione e di avere le carte in ordine, a volte, a seguito di un incidente, si può scoprire che non è così.

Le falle che il sistema di prevenzione mostra sono talvolta riconducibili proprio alla dinamica con cui i documenti vengono elaborati.

Si parla di due documenti distinti per due contesti diversi che interagiscono e fanno capo allo stesso Datore di Lavoro.

Il CSE, da una parte, pensa di aver tenuto conto della situazione attraverso il PSC con una “differenziazione temporale degli interventi nelle aree comuni”; l'RSPP o lo stesso Datore di Lavoro ritengono di aver preso le giuste misure preventive con l'accompagnamento del personale di cantiere durante la circolazione all'interno dello stabilimento.

Entrambi effettivamente si sono posti il problema e hanno previsto le misure che ritengono opportune; tuttavia, nell'agire in modo disgiunto, probabilmente qualcosa sfugge ̶ la realtà con le sue dinamiche, un cronoprogramma non rispettato, un ordine non eseguito. ed ecco che accade il fatto!

DUVRI per affidamento a ditte esterne delle attività di manutenzione o assistenza impiantistica

Tipicamente è necessario elaborare il DUVRI quando si prevede di affidare attività di manutenzione o assistenza impiantistica a fornitori esterni.

In questi casi, il contratto prevede come allegato necessario il DUVRI.

Il documento dovrà poi essere elaborato e aggiornato ogni volta che il fornitore accede all'interno dell'azienda per svolgere le sue attività, le quali possono avere carattere ripetitivo o meno.

Queste sono le tipiche situazioni in cui il documento può facilmente diventare un copia/incolla, documento autoreferenziale che non fornisce nessun contributo ai fini della sicurezza, il più delle volte condiviso frettolosamente tra azienda committente e fornitore per l'apposizione delle firme. Poi quando si è lì, in qualche modo si farà, con lo spostamento del rischio a valle, nelle fasi operative, dove il preposto di turno si troverà con il cerino in mano.

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