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Paolo Lugarini
RSPP, Consulente Sicurezza, H&S manager

Addestramento veloce e attuabile grazie all'uso dei giusti strumenti digitali

Pubblicato il 15 marzo 2023

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Nelle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro contenute nella legge di conversione n. 215/2021, sono contenute novità e precisazioni in merito all'addestramento.

Cosa s'intende e in cosa consiste l'addestramento

L'Art. 37 c. 5 ha aggiunto dettagli sulle attività di addestramento dei lavoratori, specificando in particolare i contenuti obbligatori che consistono:

Mentre era già stato definito in precedenza che l'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

Registrazione delle attività di addestramento e sanzioni

La circolare INL n°1/2022 precisa che i “sopra specificati contenuti obbligatori della attività di addestramento trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un “apposito registro informatizzato” che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all'entrata in vigore del provvedimento, ossia dal 21 dicembre 2021.

Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l'assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021.

Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell'addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l'emanazione di una disposizione.

Ne consegue che, da un punto di vista sanzionatorio, la mancata immediata applicazione dell'addestramento può comportare in capo al datore di lavoro o al dirigente (se delegato) una sanzione di 300 euro per ciascun lavoratore interessato Allegato I - (articolo 14, comma 1).

Mi è sembrato corretto riportare quanto precisato dalla circolare INL n°1/2022.

Tuttavia, non dovrebbe essere l'entità della sanzione a guidare la scelta di mettere in atto un corretto processo di addestramento, quanto l'opportunità di formare nel modo più efficace gli operatori addetti a una determinata mansione, affinché questa sia svolta nella maniera più produttiva e sicura possibile.

Addestramento come opportunità

Queste novità sono state salutate con favore da molti addetti ai lavori, che da tempo attendevano una pronuncia in merito alla regolamentazione dell'addestramento.

Va però sottolineato che se da una parte la formazione è di grande utilità per acquisire conoscenze e procedure, dall'altra, senza “mettere le mani in pasta”, non si acquisiscono competenze e la parte nozionistica viene presto dimenticata.

Se poi aggiungiamo che gli aggiornamenti della formazione sono generalmente previsti ogni cinque anni, si può capire quali esigue tracce possono rimanere ai lavoratori, in assenza di ulteriori occasioni di apprendimento e confronto.

Con attività di addestramento ben organizzate c'è invece davvero l'opportunità di portare valore in azienda, migliorando le performance non solo dal punto di vista della sicurezza.

Progettare un efficace addestramento significa “avere in pugno” i propri processi, avere chiaro come hanno luogo in ogni singolo dettaglio.

Svolgendo questa attività possono emergere criticità e spunti di miglioramento.

Passare le buone prassi

Passare le buone prassi tra addetti ai lavori dovrebbe essere di interesse primario per l'azienda; peccato però che troppo spesso non si trovi il tempo per creare momenti di scambio e condivisione delle conoscenze.

Quindi, avanti con l'addestramento. Ma avanti dove?

Quale obiettivo concreto ci sarebbe dietro questa iniziativa volta a meglio indirizzare i processi di addestramento?

In effetti, anche prima sapevamo che per formare un lavoratore a una mansione fosse necessario fare un addestramento.

Oggi, rispetto a prima, sappiamo che servono prova pratica ed esercitazione applicata, e che le stesse andranno documentate.

Ennesimo contributo alla burocrazia?

Continuo a ribadire che quando si pensa e promuove un nuovo strumento o una nuova misura, bisogna come prima cosa pensare alle reali ricadute (su chi?), alle conseguenze sull'organizzazione, ai benefici effettivi e all'efficacia.

Ed ecco che, se si vuole avere un impatto reale, non si può non considerare che il parco aziende italiano è popolato per oltre il 90% da PMI.

Documentare le attività di addestramento senza ulteriori disposizioni può assumere le sembianze dell'ennesimo contributo alla burocrazia.

Una soluzione improntata a semplificare e velocizzare

Per evitare che ciò accada, bisogna porsi il problema in anticipo e fornire una soluzione improntata a semplificare e velocizzare il processo di addestramento; in caso contrario, questo rischia di non essere concretizzato.

Basti vedere quanto spesso le aziende non riescano neppure a tenere sotto controllo la situazione riguardante la formazione, attività assai più immediata.

Perché allora non stabilire che le registrazioni dell'addestramento “on the job” abbiano luogo per mezzo di strumenti digitali? Così facendo si traccerebbero questi momenti e non sarebbe, peraltro necessario, il registro informatizzato.

Tutti inneggiamo all'innovazione digitale senza però cogliere le occasioni che si presentano per promuoverla davvero. Questa poteva essere davvero allettante.

Quello che sogno sono le “ulteriori disposizioni” da parte del legislatore.

La richiesta che questa attività sia gestita con strumenti digitali, togliendo di mezzo la carta.

Un modo per abbattere la complessità che fa male a tutti ma soprattutto alle nostre PMI.

Ma anche, soprattutto, per poter cogliere davvero questa opportunità di miglioramento delle nostre organizzazioni.

Ad maiora!

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